CORSO DI FORMAZIONE PER RLS
Modulo 1 – LEGISLAZIONE GENERALE E SPECIALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
“D.LGS. 81/08 e D.M. 10/03/1998”
SOMMARIO
1. LA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO
1.1 La Costituzione
1.2 TRATTATI INTERNAZIONALI E DIRETTIVE COMUNITARIE
1.3 LEGGI ORDINARIE E REGIONALI
1.4 REGOLAMENTI
2. ASPETTI CIVILISTICI GENERALI
3. RESPONSABILITÀ PENALE
4. IL D.LGS. 81/08: TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
5. TESTO UNICO E RESPONSABILITÀ PENALE
6. RESPONSABILITÀ CIVILE
7. LEGISLAZIONE GENERALE E SPECIALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO: CENNI STORICI
8. FILOSOFIA DEL TESTO UNICO
8.1 LA TECNICA LEGISLATIVA SEGUITA PER LA REDAZIONE DEL TESTO UNICO
8.2 L’AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA
8.3 PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA ATTRAVERSO GLI ORGANISMI BILATERALI
8.4 IL RUOLO DELLE NORME DI BUONA TECNICA E BUONE PRASSI E DELLA DISPOSIZIONE
8.5 RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI
8.6 APPARATO SANZIONATORIO E POTERE DI DISPOSIZIONE
9. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
9.1 I COMPITI DEL SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE
9.2 SERVIZIO DI PROTEZIONE INTERNO O ESTERNO?
9.3 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE
9.4 CHI PUÒ ESSERE NOMINATO RSPP
9.5 RAPPORTI DEL RSPP ALL’INTERNO DELL’AZIENDA
9.6 RAPPORTI DEL RSPP ALL’ESTERNO DELL’AZIENDA
10. LE FIGURE DELLA PREVENZIONE
11. RLS, RLST, RLSPP: COMPITI, NECESSITÀ FORMATIVE, MODALITÀ DI ELEZIONE
11.1 NOMINA/ELEZIONE (art. 47 del T.U.)
11.2 QUANTI RLS
11.3 QUALI ATTRIBUZIONI (art. 50 del T.U.)
11.4 QUALE FORMAZIONE (art. 37 del T.U.)
11.5 RLST (art. 48 del T.U.)
11.6 RLSSP (art. 49 del T.U.)
11.7 LA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI RLS
11.8 MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI
12. ASPETTI FONDAMENTALI DEL TESTO UNICO
12.1 Titolo I
12.2 Titolo II
12.3 Titolo III
12.4 Titolo IV
12.5 Titolo V
12.6 Titolo VI
12.7 Titolo VII
12.8 Titolo VIII
12.9 Titolo IX
12.10 Titolo X
12.11 Titolo XI
12.12 Titolo XII
12.13 Titolo XIII
13. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
13.1 CATEGORIE DI DPI (art. 4 D.Lgs. 475/92)
14. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
14.1 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 36 del T.U.)
14.2 FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 37 del T.U.)
1. LA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO
Nell’ordinamento giuridico italiano si ha una pluralità di fonti di produzione. Queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). Nel caso in cui avvenga un
contrasto del genere si dichiara l’invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario; finché non vi è accertamento si può applicare la “fonte invalida”.
1.1 La Costituzione
Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la Costituzione e le leggi Costituzionali (fonti superprimarie).
La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli.
Essa:
• detta i principi fondamentali dell’ordinamento (artt. 1-12)
• individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54)
• detta la disciplina dell’organizzazione della Repubblica (artt. 55-139)
Il dettato costituzionale incorpora infine delle disposizioni transitorie e finali. Per modificare la Costituzione è richiesto un iter così detto aggravato (vedi art. 138 cost.), fatti salvi i primi 12 articoli che sono immodificabili.
La Costituzione della Repubblica Italiana prevede, tra l’altro, che:
art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
Da ciò si deduce subito che tutto l’impianto della nostra società si basa sulla libertà assicurata dal meccanismo democratico e dalla promozione economica e sociale derivante dal lavoro quale strumento di impegno e valorizzazione individuale.
art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo … (omissis).
Ciò rappresenta la certezza dell’espressione del diritto, tra cui quello dello sviluppo economico e sociale individuale, tramite il lavoro.
art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto.
Con ciò appare evidente che il nostro paese riconosce, sin dall’inizio del suo costituirsi, di non essere impermeabile rispetto alla legislazione internazionale. Da ciò se ne deduce che l’integrazione europea, e quindi legislativa, assume un valore storico fondamentale e che continua a riflettersi anche sulle normative odierne.
art. 27
La responsabilità penale è personale. … (omissis).
Su questo concetto si impianta tutto il concetto di responsabilità individuale nell’esercizio di qualsiasi attività da parte di ogni cittadino, tra le quali quella del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente.
art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività … (omissis).
Il concetto della tutela della salute individuale e collettiva, in senso lato, è compito della Repubblica quale istituzione sovraindividuale.
A tal fine infatti essa si è dotata di strumenti preventivi e repressivi.
art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Norma fondamentale di salvaguardia del lavoro che si salda mutuamente insieme all’articolo successivo. In questa si afferma che lo Stato difende il valore del lavoro tutelandolo sia sotto il punto di vista dello sviluppo economico che dell’avanzamento della tecnologia.
art. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Anche questo articolo tutela il diritto al lavoro ma assicurandone il diritto alla promozione da parte dell’imprenditore, fatto salvo che siano assicurate delle norme di garanzia affinché non sia arrecato danno ad alcuno.
1.2 TRATTATI INTERNAZIONALI E DIRETTIVE COMUNITARIE
Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, che possono presentarsi sottoforma di
regolamenti o direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte dell’Unione Europea in un determinato arco di tempo. A queste si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea “dichiarative” del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984).
1.3 LEGGI ORDINARIE E REGIONALI
Seguono le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti-legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento, secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:
1. l’iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge, può essere assunta dal Governo, da ciascun membro del parlamento, nonché dal popolo (in tal caso, occorre che la proposta provenga da almeno 50.000 persone) e dal CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), definito dall’art. 99 della Costituzione come organo di consulenza delle Camere e del Governo
2. l’approvazione del testo di legge è affidata alle 2 Camere del Parlamento (Camera dei deputati – Senato della Repubblica)
3. la promulgazione del Presidente della Repubblica
4. la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale determina la decorrenza del termine di quindici giorni necessario perché le leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto vacatio legis) serve ai cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge.
1.4 REGOLAMENTI
Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici.
All’ultimo livello della scala gerarchica, si pone la consuetudine, prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta. Sono ammesse ovviamente solo consuetudini “secundum legem” e “praeter legem” non dunque quelle “contra legem”.
Un cenno a parte meritano le consuetudini costituzionali che, talvolta, regolano i rapporti tra gli organi supremi dello stato poiché consistono in comportamenti ripetuti nel tempo per ovviare a determinate norme costituzionali lacunose.
2. ASPETTI CIVILISTICI GENERALI
Il fondamento giuridico della normativa italiana in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro è rappresentato dall’art. 2087 del Codice Civile (1942), in cui si afferma che … l’imprenditore è tenuto a adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Questa norma sancisce in modo inequivocabile il preciso dovere di sicurezza che il datore di lavoro ha nei confronti dei lavoratori e, di riflesso, il diritto di questi ultimi alla tutela della propria integrità.
Si noti come le misure che l’imprenditore è tenuto ad adottare debbano essere non generiche, ma mirate al particolare rischio
presente (secondo la particolarità del lavoro) e debbano basarsi sulle conoscenze tecniche e scientifiche più aggiornate (l’esperienza).
Secondo l’interpretazione corrente, ne consegue che l’unico limite oggettivo all’introduzione di misure di sicurezza è rappresentato dalla fattibilità tecnica delle stesse (la tecnica) a prescindere da qualunque valutazione di tipo economico.
Il principio enunciato nell’art. 2087 risulta in perfetto accordo con quanto dettato dall’art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana dove viene affermato il diritto alla tutela della salute e il principio che l’attività economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all’individuo.
La disposizione contenuta nell’art. 2087 del Codice Civile ha carattere di norma civile: i principi in essa espressi costituiscono (riguardo al contenuto e all’identificazione del destinatario del dovere di sicurezza) la chiave di lettura di tutta la normativa che disciplina la tutela della salute nei luoghi di lavoro, come più volte ribadito dalla Cassazione.
L’inosservanza delle norme di legge in materia può comportare precise sanzioni penali. Ricordiamo che in base alla gravità, ovvero in base alla qualità delle pene stabilite dal Codice, i reati vengono classificati in contravvenzioni (reati meno gravi, punibili con l’ammenda) e delitti (reati più gravi, puniti con la reclusione).
Nella maggior parte dei casi, la violazione delle norme costituisce reato di tipo contravvenzionale. In alcune situazioni, invece, la violazione di norme può costituire un delitto, come nei casi previsti dagli art. 437 e art. 451 del Codice Penale (di seguito C.P.) riguardanti l’omissione, dolosa o colposa, di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
È importante sottolineare che, per chi venga ritenuto colpevole di aver causato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, può
configurarsi il reato di omicidio colposo (art. 589 C.P.) o di lesioni personali colpose (art. 590 C.P.).
3. RESPONSABILITÀ PENALE
La Responsabilità penale comporta la condanna per un reato. A tal fine si devono distinguere i reati (comportamenti sanzionati penalmente) in delitti e contravvenzioni:
DELITTI
hanno la caratteristica di essere generalmente reati di danno (sanzioni: multa e/o reclusione) e, cioè, le relative fattispecie vengono integrate solo quando si verifichi un evento lesivo di posizioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento.
Per quanto d’interesse, tali fattispecie sono generalmente quelle previste e sanzionate dagli artt. 451 (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro), 590 (lesioni colpose) e 589 (omicidio colposo) c. p., salvo altre e più gravi.
CONTRAVVENZIONI
sono caratterizzate dall’essere reati di pericolo (sanzioni: arresto o ammenda) e come tali la sola inosservanza ad un determinato obbligo è sufficiente ad integrarne la fattispecie, rimanendo irrilevante l’elemento soggettivo del dolo, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento lesivo.
Esistono due strumenti che consentono l’estinzione della contravvenzione:
• La procedura di oblazione, in applicazione della quale, mediante il pagamento di una somma pari ad un terzo (art. 162 c. p.: pena esclusiva ammenda) oppure ad un mezzo (art. 162 bis c. p.: pene alternative arresto/ammenda) della pena edittale massima, oltre le spese di giustizia, si consegue l’estinzione del reato (c. p.: artt. 555 e 557 nonché 141 disp. att.).
• La procedura di prescrizione (D.Lgs. 758/94): sul presupposto dell’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria all’organo di vigilanza, viene attribuito a quest’ultimo il compito, una volta accertata la contravvenzione, di impartire le istruzioni necessarie per l’adempimento (ancorché tardivo) degli obblighi sanzionati e di assegnare un termine per tale adempimento.
Il contravventore sarà tenuto, quindi, all’adempimento nel termine fissato dall’Organo di Vigilanza ed al pagamento di una somma pari ad
un quarto del massimo edittale.
L’Organo di Vigilanza, verificato l’adempimento, ne dà comunicazione all’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario territorialmente competente), che dispone l’archiviazione del procedimento (aperto a seguito della obbligatoria denuncia dell’Organo di Vigilanza ed immediatamente sospeso in pendenza del termine prescrizionale) per intervenuta estinzione del reato.
4. IL D.LGS. 81/08: TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
Il 9 aprile 2008, in attuazione dell’articolo 1 della legge 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato promulgato il D.Lgs. 81, subito denominato TESTO UNICO SULLA SICUREZZA o T.U.
Successivamente -e periodicamente- sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) viene pubblicato il testo aggiornato del Testo Unico.
L’ultima edizione (alla data di redazione di questo documento) è del luglio 2018 ed è reperibile su:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-luglio-2018.pdf
In questa pubblicazione, con T.U. si intende il testo COORDINATO e AGGIORNATO del D.Lgs. 81/08.
VERSIONE “LUGLIO 2018”
Novità in questa versione:
■ Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/08, e s.m.i.);
■ Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 – Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;
■ Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);
■ Inserita la circolare n. 10 del 28/05/2018 – Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
■ Inseriti gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018;
■ Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio
2018 – Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.
71 comma 11;
VERSIONE “MAGGIO 2018”
Novità in questa versione:
■ Inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del D. Lgs. 81/08 relativa allo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
■ Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
■ Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 – Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 – Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
■ Inseriti gli interpelli n° 1 e n° 2 del 13/12/2017, n° 1 del 14/02/2018 e n.2 del 05/04/2018;
■ Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
■ Inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis.
VERSIONE “MAGGIO 2017”
Novità in questa versione:
■ Inserite le circolari n. 21 del 07/07/2016, n. 23 del 22/07/2016, n. 28 del 30/08/2016; n. 11 del 17/05/2017
■ Inserito l’Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni contenente altresì disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del
D.Lgs. 81/08 (G.U. Serie Generale n.193 del 19/08/2016);
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 con il decreto dirigenziale del 1° agosto 2016 riguardante il quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
■ Modifiche introdotte all’art. 4, comma 1, del decreto 9/07/2012 e agli allegati 3A e 3B ai sensi del decreto 12 luglio 2016, pubblicato sulla GU n.184 del 8/08/2016, in vigore dal 09/08/2016;
■ Modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211,212, 219, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), all’allegato XXXVI, nonché l’introduzione dell’articolo 210-bis, previste dal decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 (GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016);
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 con il Decreto Dirigenziale del 9 settembre 2016 riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
■ Inserito il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, Serie Generale;
■ Inserito il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017;
■ Inseriti gli interpelli dal n.11 al n. 19 del 25/10/2016;
■ Modifiche agli articoli 18, comma 1-bis e 53, comma 6, nonché all’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle machine agricole, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), in vigore
dal 30/12/2016;
■ Corretti i box sanzionatori degli artt. 153 e 155 (eliminata la sanzione a carico del preposto) e di tutti gli articoli sanzionati di cui al Titolo II (inserito tra i contravventori anche il dirigente);
■ Eliminate la nota n. 33 (box sanzionatorio art. 26, comma 3, quarto periodo) e la nota n. 63 (art. 55, comma 5, lett. d.), nonché corrette le colorazioni dell’art. 26, comma 3, indicanti le norme sanzionate a causa di un refuso;
■ Inserito un commento personale nei box sanzionatori di cui agli artt. 225, 226, 228, 229, 235, 236, 239, 240, 241,242, 248 e 254 per le sanzioni a carico del preposto;
■ Integrato il commento personale n. 37 a seguito della modifica normativa al comma 3 dell’art. 1 della Legge 177/2012 e dall’emanazione del decreto 11 maggio 2015, n. 82, recante “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26/06/2015 ed entrato in vigore il 11/07/2015.
VERSIONE “GIUGNO 2016″
Novità in questa versione:
■ Modifiche introdotte agli articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223, 227, 228, 229, 234 comma 1,235, 236 comma 4, e agli allegati XV, XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016);
■ Inseriti gli interpelli dal n. 6 al n. 10 del 02/11/2015, dal n. 11 al n. 16 del 29/12/2015, dal n.1 al n. 4 del 21/03/2016 e dal n. 5 al n. 10 del 12/05/2016;
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
■ Inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo;
■ Corretti gli importi della sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione riportati nella circolare 33/2009;
■ Corrette le sanzioni per le violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, comma 3-bis;
■ Corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72;
■ Inserito un estratto della circolare n. 26 del 12/10/2015 e la nota prot. 19570 del 16/11/2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14;
■ Nelle copertine, aggiornata la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it – Temi e priorità – Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni, in considerazione della ristrutturazione dei siti ministeriali;
■ Corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del DM 11/04/2011;
■ Inserite note riguardanti l’abrogazione della Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425.
VERSIONE “SETTEMBRE 2015″
Novità in questa versione:
■ Corretto l’importo massimo previsto per l’ammenda all’art. 284 comma 1;
■ Inseriti gli interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all’interpello n. 20/2014 del 31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015;
■ Inserite le circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e n. 22 del 29/07/2015;
■ Inserito il decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);
■ Abrogazione del comma 5 dell’art. 3, ai sensi dell’alt 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);
■ Modifica dell’art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell’alt 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);
■ Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).
VERSIONE “DICEMBRE 2014”
Novità in questa versione:
■ Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);
■ Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
■ Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”;
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
■ Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014;
■ Eliminato il refuso della lettera f) all’art. 69 comma 1;
VERSIONE “MAGGIO 2014”
Novità in questa versione:
■ Corretti alcuni importi delle sanzioni a seguito della rivalutazione ai sensi dell’art. 306 comma 4-bis riquadro sanzionatorio art. 164, art. 178 comma 1, art. 219 comma 2 lett. b), art. 220 comma 1, art. 284 e art. 285);
■ Inserito il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
■ Inserita la circolare n. 45/2013, gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013, e la lettera circolare del 27/12/2013;
■ Rivalutate le sanzioni previste dall’art. 14 comma 4, lett. c) e comma 5, lett. b), ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b) del D.L. n. 145 del 23/12/2013, come convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 21/02/2014;
■ Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, (GU n.57 del 10/03/2014).
■ Inseriti gli Interpelli dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014;
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 con il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 riguardante il settimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 30 maggio 2013 con il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 riguardante il terzo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
■ Inserito il decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
■ Inserito il decreto 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. ”;
■ Inserito il decreto interministeriale 18 aprile 2014 “Informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti”.
VERSIONE “DICEMBRE 2013”
Novità in questa versione:
■ Inserita la circolare 41/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
■ Inserita la modifica all’art. 71, comma 11 introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
■ Inseriti gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013;
■ Corretti alcuni importi delle sanzioni rivalutate (per alcune sanzioni l’importo di € 7.014, 00 è stato sostituito con € 7.014,40);
■ Inserita la nota del 27/11/2013 Oggetto: Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
VERSIONE “OTTOBRE 2013″
Novità in questa versione:
■ Inserite le modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, pubblicato sulla G.U. n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il 17/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013);
■ Inserite le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 – S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 – S.O. n. 63).
■ Aggiornati gli importi delle sanzioni così come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dal decreto-legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).
■ Inserite le circolari 18, 21,28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;
■ Inserite le lettere circolari del 31/01/2013, 27/06/2013 e 02/07/2013;
■ Inserito il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011.
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 con il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
■ Modificato l’art. 4 del decreto del Ministero della Salute del 09/07/2012 recante: “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori …”, ai sensi del decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 06/08/2013 (G.U. n. 212 del 10/09/2013);
■ Modificato l’art. 306 comma 3 come previsto dall’art. 11 della Legge 04/06/2010, n. 96, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009”, pubblicata sulla GU n.146 del 25/6/2010 – S. O. n. 138, entrata in vigore il 10/07/2010; è stata, altresì integrata la nota n. 87 all’art. 306 comma 3 vista l’abrogazione della Direttiva
2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova 2013/35/UE, spostando il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV al 1° luglio 2016;
■ Inserita una nota riguardante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui rientra il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 5 comma 1 ;
■ Modificati i link dei documenti esterni al presente testo a seguito delle modifiche degli indirizzi della struttura dei siti del Ministero del Lavoro;
■ Corretto il riferimento temporale ‘cinquantasei’ in ‘cinquantacinque’ dell’art. 3 comma 2;
VERSIONE “MAGGIO 2013”
Novità in questa versione:
■ Decreto interministeriale 4 marzo 2013: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
■ Decreto interministeriale 6 marzo 2013: Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
■ Decreto interministeriale del 27 marzo 2013: Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
■ Inerite le Circolari nn. 9/2013 del 05/03/2013, e 12/2013 del 11/03/2013;
■ Inserita la modifica all’art. 6 comma 8 prevista dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32: Attuazione della direttiva 2007/30/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all’Unione europea sull’attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
■ Inseriti gli interpelli dal n. 1 al n. 7 del 02/05/2013;
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
VERSIONE “GENNAIO 2013″
Novità in questa versione:
■ Ripristinata in alcuni articoli, rispetto alla versione “Novembre 2012, un’errata colorazione delle sanzioni;
■ Inserito il decreto interministeriale del 30 novembre 2012: Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f);
■ Sostituito il decreto dirigenziale del 19 settembre 2012 con il decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
■ Inserite le circolari n. 30 (Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette “bracci gru”) e 31 (Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico) del 2012;
■ Inserita la modifica dell’art. 29 comma 5 prevista dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cosiddetta Legge di stabilità 2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n.212;
■ Inserita la sezione “Interpelli” all’appendice normativa;
■ Inserito commento personale al comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 177/2011 sulla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti;
■ Inseriti i link esterni all’art. 192 e al Titolo IX capo I e capo II a dei documenti approvati dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 6) riguardanti, rispettivamente, il “Manuale operativo per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro” e “Criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro” approvati nelle sedute del 28
novembre 2012;
■ Inserito il link esterno all’art. 3 comma 3 del D.M. 11 aprile 2011 al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 con cui sono state determinate le “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni”.
VERSIONE “NOVEMBRE 2012”
Novità in questa versione:
■ Inserita Appendice Normativa (Decreti attuativi, circolari, etc);
■ Corretto l’art. 9 comma 2 lett. d;
■ Corretto l’art. 9 comma 4 lett. d;
■ Corretto il riferimento dell’articolo sanzionatorio della violazione dell’art. 34 comma 2;
■ Corretta la doppia sanzione indicata in fondo all’art. 111 per il comma 6;
■ Inserita nota all’art. 306 comma 3 che disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII, capo IV a seguito della pubblicazione della Direttiva n. 2012/11/UE;
■ Inserite le modifiche agli articoli 3, commi 2 e 3, e 29 comma 5, secondo periodo, previste dalla Legge 12 Luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione del decreto- legge 12 maggio 2012, n. 57;
■ Modificato l’allegato XXXVIII come previsto dal decreto interministeriale del 6 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012;
■ Inserite le modifiche agli artt. 28 comma 1,91, 100, 104 e agli allegati X e XV introdotte dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.
VERSIONE “MARZO 2011”
In questa versione:
■ Inserite le proroghe dei termini all’art. 3 commi 2 e 3-bis previste, rispettivamente, dall’art. 2 comma 51 e dall’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011;
■ Corrette le note all’ALLEGATO XXXVI, lettera B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice.
VERSIONE “SETTEMBRE 2010”
Inserite le integrazioni normative previste dall’articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli articoli 18 comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli articoli 20 comma 3 e 26 comma 8. In questa versione:
■ è stato corretto l’ALLEGATO 3A: eliminata la firma del datore di lavoro nella “Cartella sanitaria e di rischio”;
■ sono state inserite delle note personali alla “Conservazione della cartella sanitaria e di rischio” di cui all’ALLEGATO 3A.
VERSIONE “AGOSTO 2010”
Inserite le modifiche legislative introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sul S.O. n. 114/L alla G.U. n.125 del 31/05/2010, agli articoli 3, 9, 28 e 29 convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010. Inserita nota personale all’art. 34 comma 3.
VERSIONE “MARZO 2010”
Inserita la modifica legislativa all’articolo 3 comma 2 apportata dall’art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39/L alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010. In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:
■ corretto l’art. 87 comma 3 lettera a) inserito il punto 2.10;
■ inserito commento personale all’articolo 87, comma 6;
■ corrette le sanzioni a margine degli articoli 63, 93, comma 2, 100, comma 6-bis, 140, comma 6, 175 commi 1 e 3, 239 comma 2 (sanzione per il preposto), art. 273, comma 2;
■ cambiata colorazione agli articoli 238 comma 2 (sanzione amministrativa), 276 comma 2, punto 2.10 Allegato V parte II, punto 5.6.1 dell’Allegato V parte II.
VERSIONE “FEBBRAIO 2010”
In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:
■ corretto il comma 7 dell’art. 37: eliminate le parole “e in azienda”;
■ corretto l’art. 71 comma 11;
■ inserita nota personale all’art. 79 comma 2-bis;
■ corretti i soggetti responsabili delle sanzioni all’art. 90 commi 7 e 9, lett. c);
■ corretto riferimento dell’articolo sanzionatorio della violazione dell’art. 100 comma 4;
■ corretto l’articolo 105;
■ corretto articolo 118 comma 1 (eliminata la frase “eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici”, come previsto dall’art. 74 del d.lgs. 106/09);
■ corretto il quadro sanzionatorio dell’art. 138 commi 3 e 4 a carico dei datori di lavoro e i dirigenti;
■ corretto l’articolo 306 e inserita la relativa nota personale.
VERSIONE “OTTOBRE 2009”
In questa versione sono state inserite le note ufficiali al D.Lgs. 05 agosto 2009 n. 106, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29/09/2009.
Inoltre, sono stati ripristinati i collegamenti ipertestuali non funzionanti nella precedente versione e sono stati corretti seguenti errori:
■ corretta sanzione all’art. 26 comma 3 e inserita nota personale interpretativa;
■ eliminati i commi 6 e 7 all’art.118 inseriti erroneamente;
■ inserita sanzione all’art. 131 comma 6;
■ inserita lettera e) al comma 5 dell’art. 271
5. TESTO UNICO E RESPONSABILITÀ PENALE
Il T.U. non prevede sanzioni nei confronti del RSPP collegate alla violazione degli obblighi specifici che la normativa elenca all’art. 9, contrariamente a quanto previsto per DDL, dirigenti, preposti, lavoratori. Di conseguenza il responsabile non potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto omissivo, di natura colposa, vale a dire di un evento costituente la concretizzazione del rischio che la norma cautelare intendeva prevenire, in quanto non è destinatario di norme di tal genere munite di sanzione.
Gli obblighi che le disposizioni antinfortunistiche pongono a carico del DDL permangono anche nel caso in cui sia stato nominato il RSPP, perché le norme che caratterizzano tale figura mirano a rafforzare il sistema di garanzia a protezione dei lavoratori ma non comportano che la nomina de qua abbia efficacia liberatoria per il DDL, posto che questi rimane il principale destinatario dei precetti la cui violazione è penalmente sanzionata.
Diciamo che, generalmente, fermo restando quello che è, in caso di contenzioso, lo spazio decisionale di cui usufruisce il giudice, il RSPP può essere sanzionato penalmente laddove gli siano stati conferiti obblighi tramite deleghe particolari.
In tal caso risponderà per i poteri conferitigli tramite la delega, ma non potrà mai essere sanzionato nella sola ed esclusiva qualità di RSPP e, come tale, tra i collaboratori del DDL è l’unico a non essere soggetto ad un apparato sanzionatorio specifico, proprio per la sua funzione di “staff”.
La delega, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, consiste nel trasferimento degli obblighi in materia di prevenzione e sorveglianza gravanti sul DDL (delegante) ad un’altra persona (delegato). Con la delega, il delegante rinunzia ad esercitare alcuni poteri e competenze, pur rimanendone titolare in via originaria; il delegato, di conseguenza resta direttamente responsabile del proprio operato.
Nella materia antinfortunistica, la delega in favore di altri soggetti assume valore, al fine di escludere la responsabilità in capo al delegante, solo ove questi sia incolpevolmente estraneo alle inadempienze del delegato o non sia neppure stato informato di tali inadempienze, così da escludere un comportamento di inerzia o di colpevole tolleranza.
Il delegante, tuttavia, mantiene l’obbligo di sorveglianza sull’operato del delegato pur valutato alla stregua delle connotazioni del caso concreto. Qualora venga accertato il mancato adempimento di tale obbligo, si configura, in capo al delegante, il reato della “culpa in vigilando”.
Qualora il delegante, invece, scelga una persona tecnicamente non affidabile si configura, in capo al delegante, il reato della “culpa in
eligendo”.
A tal proposito, il T.U. fornisce delle importanti precisazioni sulle caratteristiche della delega (art. 16) e sugli obblighi non delegabili del DDL (art. 17):
art. 16 (Delega di funzioni)
La delega di funzioni da parte del DDL, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a. Che essa risulti da atto scritto recante data certa
b. Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
c. Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
d. Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
e. Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
art. 17 (Obblighi del DDL non delegabili)
Il DDL non può delegare le seguenti attività:
La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;
La designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L’RSPP che non sia destinatario di alcuna delega può essere, tuttavia, sanzionato penalmente laddove una sua imprudenza, negligenza, imperizia, relativa esclusivamente ai compiti istituzionalmente previsti per la sua carica (art. 33 del T.U.), abbia provocato comunque nocumento a terzi e cioè solo in caso di infortunio o malattia professionale.
Ad esempio, nel caso specifico in cui dalla ricostruzione dei fatti portata a termine dal giudice risulti che un evento lesivo occorso ad un lavoratore sia stato cagionato dalla mancata o incompleta adempienza dei compiti del RSPP, non si può non concludere con l’affermazione di responsabilità (almeno concorrente) del RSPP, in relazione alle lesioni riportate dal lavoratore.
In effetti, negli ultimi tempi, a seguito di infortunio, abbiamo assistito a delle sentenze di condanna del RSPP, nelle quali lo stesso ricopre una funzione di consulenza del DDL.
6. RESPONSABILITÀ CIVILE
Più estesa di quella penale è la responsabilità civile del RSPP derivante dall’inesatto adempimento dei propri compiti, così come sanciti dall’art. 33 del T.U. , e/o dall’esecuzione di atti dolosi o colposi che causino danni.
Questa responsabilità viene considerata qualora il DDL adempia correttamente ai suoi doveri nei confronti del RSPP, come previsto dall’art. 18, comma 2 del T.U.: “il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a. La natura dei rischi.
b. L’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive.
c. La descrizione degli impianti e dei processi produttivi.
d. I dati di cui al comma 1, lettera r del T.U. e quelli relativi alle malattie professionali.
e. I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”.
Le informazioni ed i dati forniti al SPP costituiranno il metro di valutazione dell’adeguatezza dei comportamenti del RSPP. Il responsabile interno, inoltre, ha un’ulteriore limitazione di responsabilità, derivante dalla necessaria conoscenza della sua professionalità da parte del DDL.
La responsabilità civile comporta l’accertamento di un comportamento illecito (atto doloso o colposo che abbia causato un danno ingiusto) ovvero di un inadempimento contrattuale, per cui ne consegue l’obbligo di risarcire i danni scaturiti.
L’obbligazione risarcitoria economica, nella quale sfociano le sentenze di condanna per le fattispecie in esame, è suscettib