FORMAZIONE PREPOSTO – IL PREPOSTO

1. CHI È IL PREPOSTO

Definizione di Preposto del D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

Art. 2, c.1 Lett. e Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il PREPOSTO è chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto agli altri lavoratori.
Il preposto è chi possiede di fatto l’autorità per dare ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire  e sulle norme di sicurezza da osservare, per questo deve essere, lui stesso prima di tutti gli altri, tenuto all’osservanza ed all’attuazione delle misure di sicurezza, nonché al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
Incaricare il preposto è, tranne per casi specifici, una scelta del datore di lavoro.
Incaricare uno o più preposti è in genere consigliato per imprese medio-grandi, per strutturare in modo gerarchico l’organizzazione e garantire un maggiore controllo per l’attuazione delle direttive aziendali anche in materia di sicurezza. In caso in azienda siano presenti figure che già svolgono i compiti del preposto, è necessario prevedere la loro formazione aggiuntiva per questo ruolo.

In altri termini:

  • I preposti sono le interfacce tra DL e i lavoratori;
  • I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo;
  • Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi.

2. CHI PUÒ ESSERE IL PREPOSTO

Il preposto può essere:

  • sia un lavoratore esperto che uno inesperto, purché gli competa il dare direttive ed impartire ordini;
  • chiunque, indipendentemente dalla qualifica e dalle competenze, svolga un lavoro avente contenuti di coordinamento e direzione di altri lavoratori.

Ad esempio possono essere preposti coloro che ricoprono ruoli (mansioni) del tipo capo officina, capo reparto, capo squadra, capo magazzino, capo turno, capo ufficio, ecc..

La responsabilità del preposto è uno “stato di fatto” conseguente al ruolo e funzioni che il soggetto assume e svolge in Azienda.

È impossibile definire a priori quale sia l’area di azione di questa figura, per lo svolgimento dei compiti di referente rispetto ai preposti di altre imprese, in quanto la relativa disciplina troverà esatta definizione nelle azioni di fatto di ciascuna azienda. 

3. NOMINA DEL PREPOSTO

Il Preposto può essere formalmente incaricato dal datore di lavoro oppure, anche in assenza di una delega e/o senza formale attribuzione, è possibile identificare il Preposto di fatto come il soggetto che, pur non avendo uno specifico ruolo gerarchico in azienda di sovrintendenza nei confronti di altri lavoratori, sia solito impartire ordini, non venendo sconfessato dai superiori gerarchici; ovvero eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al Preposto e ne assume quindi le relative responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro nella posizione di Preposto (anche di fatto), con attribuzione dei compiti connessi e delle conseguenti responsabilità, sarà comunque obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica.

Non esistono perciò formali qualificazioni che indicano e definiscono la figura del preposto, ma risulta chiaro e inequivocabile che alla base del suo ruolo sta il fatto di essere effettivamente il coordinatore di altri lavoratori.
Ciò pone il preposto assimilabile generalmente alla figura del caposquadra, nella posizione di dover gestire anche la sicurezza sul luogo di lavoro.

4. COMPITI DEL PREPOSTO

Obblighi del Preposto secondo il D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

Art. 19 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Secondo la Suprema Corte (Corte di Cassazione sezione III penale, 27 gennaio 1999 n. 1142, P.M. in c. Celino), il preposto:

Privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari;

È responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa;
Rende edotti (Informati) i lavoratori dei rischi cui sono soggetti;
Vigila sull’uso dei DPI;
Verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele;
Deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse, per garantire la perfetta efficienza.

I preposti sono quindi tenuti ad applicare concretamente le istruzioni che, in materia di sicurezza, vengono impartite dal datore di lavoro e/o dai dirigenti, con una costante opera di verifica e sollecitazione nei confronti dei lavoratori affinché siano attuate tutte le attenzioni idonee a promuovere una tangibile cultura della sicurezza in cantiere, e tutte le norme e disposizioni organizzativo/tecniche decise dall’azienda. I preposti devono infatti garantire che i lavoratori attuino le misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro o dai dirigenti. I preposti sono responsabili della gestione e del controllo quotidiano della sicurezza.

Nell’esercizio delle sue funzioni il preposto dovrà essenzialmente assumere l’onere di tradurre in azioni concrete le decisioni prese dal datore di lavoro e quindi attuarle nelle proprie effettive attribuzioni e competenze e dovrà svolgere un costante e specifico controllo sul comportamento dei lavoratori e sul rispetto, da parte degli stessi, delle norme e delle disposizioni organizzativo/tecniche decise dall’azienda.

Ovvero svolge un’attività rivolta a vigilare sul lavoro dei lavoratori dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti dell’azienda, ed è tenuto ad informare i superiori in caso di persistente inosservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni impartite.


E’ responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro per il concreto svolgimento dell’attività;
Informa i lavoratori dei rischi cui sono soggetti;
Vigila sull’uso dei dispositivi di protezione individuali;
Verifica se nelle fasi di produzione si presentino rischi imprevisti e prende opportune cautele;
Attua il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza;
Verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza;
Verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi;
-Istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti;
Sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio;
Segnala ai superiori (DL) le anomalie, arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.

5. LA COMUNICAZIONE:

”E’ un processo di scambio di informazioni e di influenzamento tra due o più persone che avviene in un determinato contesto” P. Watzlawick

La comunicazione per il preposto è uno STRUMENTO FONDAMENTALE.

Qualsiasi forma di comunicazione, messaggio, espressione verbale o non verbale, nasce e vive per raggiungere un suo SCOPO, un suo OBIETTIVO, consapevole o non consapevole. Ogni COMUNICAZIONE è FINALIZZATA e STRUMENTALE al conseguimento di tale RISULTATO. 

6. SANZIONI PER IL PREPOSTO 

Obbligo violato Sanzione – art. 19 e 56, D.Lgs.81/08 Sanzione – art. 33, D.Lgs.106/09
Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei DPI e in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro diretti superiori. Arresto da 1 a 3 mesi oppure ammenda da 500 a 2000€ Arresto fino a 2 mesi oppure ammenda da 400 a 1200€
Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischio grave e specifico. Arresto fino a 1 mese oppure ammenda da 300 a 900€ Arresto fino a 1 mese oppure ammenda da 200 a 800€
Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Arresto fino a 1 mese oppure ammenda da 300 a 900€ Arresto fino a 2 mesi oppure ammenda da 400 a 1200€
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di pericolo grave e immediato, circa il pericolo stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Arresto fino a 1 mese oppure ammenda da 300 a 900€ Arresto fino a 1 mese oppure ammenda da 200 a 800€
Astenersi salvo eccezioni debitamente motivate dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. Arresto da 1 a 3 mesi oppure ammenda da 500 a 2000€ Arresto fino a 2 mesi oppure ammenda da 400 a 1200€
Segnalare al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. Arresto da 1 a 3 mesi oppure ammenda da 500 a 2000€ Arresto fino a 2 mesi oppure ammenda da 400 a 1200€
Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37. Ammenda da 300 a 900€ Arresto fino a 1 mese oppure ammenda da 200 a 800€