FORMAZIONE – MODULO C

1. LA NORMATIVA 

Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l’acronimo TUS o TUSL) è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il Dlgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

  • l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio;
  • la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
  • il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
  • l’elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative, ecc.).

Nel D.lgs 81/08 viene espresso un nuovo concetto del termine lavoratore .

Def. di Lavoratore:

“Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”

Il lavoratore non è più visto soltanto come un soggetto passivo da tutelare, ma con l’entrata in vigore del testo unico, svolge un ruolo attivo, nel determinare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Infatti, nell’Art. 20 del testo unico, in cui vengono elencati gli Obblighi dei Lavoratori, vi è scritto:

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”

Il decreto ha inoltre definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2. LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Le figure della Sicurezza sono definite dal Testo Unico (D.Lgs 81/2008):

Approfondimento: Le sanzioni per le figure della sicurezza

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

 

2.1 DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

È il principale debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori ed è anche il responsabile dell’attuazione del sistema di sicurezza aziendale. Il Datore di Lavoro è quella figura che firma i contratti di lavoro. Nel caso in cui siano presenti più soci all’interno di un’azienda, è bene che il Datore di Lavoro sia identificato nella visura camerale, in modo da non incorrere, in caso di sanzione, in sanzioni per tutti i soci.

Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro?

  • Valutare i rischi presenti in azienda (NON DELEGABILE);
  • Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (NON DELEGABILE);
  • Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (NON DELEGABILE);
  • Custodire il Documento in azienda;
  • Organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali;
  • Designare gli Addetti al Servizio di Emergenza e di Primo Soccorso e Nominare il Medico Competente;
  • Vigilare sull’adempimento degli obblighi da parte delle figure presenti in azienda;
  • Informare e formare i lavoratori sui rischi e le misure da adottare per la prevenzione e la sicurezza.

2.2 DIRIGENTE E PREPOSTO

Il Datore di Lavoro può DELEGARE dirigenti, preposti, RSPP e tecnici, ad attuare gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sul lavoro (tranne quelli indicati come NON DELEGABILI). La delega deve essere specifica, redatta in forma scritta con data certa ed accettata. Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza, richiesti dalla natura delle funzioni delegate.
Il Datore di lavoro ha quindi, anche l’obbligo, di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, da parte del delegato.

I Dirigenti sono figure non obbligatorie, solitamente presenti in aziende grandi, o con sedi dislocate, o ove può capitare che venga meno la presenza del Datore di Lavoro. La figura dei Dirigenti è necessaria al fine di migliorare la comunicazione con i lavoratori in merito alla sicurezza.

Il DIRIGENTE è quella persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

I poteri delegati dal DL al dirigente possono essere:

–Nomina del Medico Competente;
-Designazione degli Addetti al Servizio di Emergenza e di Primo Soccorso;
-Fornitura ai lavoratori dei DPI necessari a svolgere in sicurezza le loro mansioni;
-Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e le misure da adottare per la prevenzione e la sicurezza;
-Elaborazione del DUVRI, in caso siano presenti rischi interferenziali;
-Monitoraggio di eventuali cambiamenti riguardanti le attività produttive;
-Adeguamento delle misure preventive per tutelare maggiormente i lavoratori, qualora lo ritenga necessario.

Il PREPOSTO è una persona designata dal Datore di Lavoro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il PREPOSTO ha posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, possiede di fatto l’autorità per dare ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire e sulle norme di sicurezza da osservare, per questo deve essere, lui stesso prima di tutti gli altri, tenuto all’osservanza ed all’attuazione delle misure di sicurezza, nonché al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori. 

Individuare e incaricare il preposto è diventato obbligatorio, da parte del datore di lavoro, in base alle recenti modifiche apportate al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro dalla conversione in legge (n. 215/2021) del DL 146/2021.

Gli obblighi del preposto sono:

sovrintendere e vigilare sull’attività svolta dagli altri lavoratori; 

-richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;

-informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso;

-segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;

intervenire per modificare il comportamento non conforme in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale;

interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza;

interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.

2.3 LAVORATORE 

Il LAVORATORE è una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

DIRITTI:

  • Essere formati, informati ed addestrati sui rischi connessi alle loro attività;
  • Astenersi dal lavoro in caso di situazioni di pericolo;
  • Sottoporsi a visite mediche personali;
  • Appellarsi, attraverso gli opportuni canali di rappresentanza, agli enti preposti alla vigilanza;
  • Diritto di eleggere l’RLS;
  • Diritto ad avere tutelata la salute e sicurezza.
  •  

OBBLIGHI:

  • Ogni lavoratore deve prendersi cura sia della propria sicurezza e della propria salute che di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
  • Deve contribuire alla sicurezza dell’azienda comunicando eventuali rischi sopraggiunti o disservizi delle macchine;
  • Deve sottoporsi ad adeguata e preventiva formazione, informazione, addestramento e visite mediche.
  • Deve utilizzare mezzi e strumenti idonei e adeguati, come forniti dal datore di lavoro.

2.4 RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L’RLS è un lavoratore eletto che rappresenta tutti i lavoratori. È designato al controllo delle condizioni di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. Può essere istituito a livello aziendale, territoriale o locale (di sito produttivo). Costituisce l’anello di congiunzione tra i lavoratori e il Datore di Lavoro. L’RLS non è nominato dal Datore di Lavoro, bensì, è eletto e nominato dai lavoratori che hanno il diritto di eleggere il loro rappresentante, nel corso di un’assemblea.

L’RLS affianca il Datore di Lavoro e il RSPP nell’organizzazione dell’azienda e, soprattutto, nella preparazione e gestione di tutte le misure di sicurezza.
I suoi principali obblighi sono:

  • Visitare e conoscere i luoghi di lavoro
  • Identificare le fonti di rischio ed aiutare le figure addette ad effettuare la valutazione dei rischi
  • Individuare le misure di sicurezza ed elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo della loro applicazione
  • Elaborare le procedure di sicurezza per le attività a rischio
  • Collaborare con DL, MC e RSPP alla realizzazione del DVR e partecipare alla riunione periodica (se prevista)
  • Proporre programmi di formazione ed informazione e fornire ai lavoratori informazioni sulla sicurezza sul lavoro
  • Dialogare con i lavoratori e fare da tramite tra loro ed il datore di lavoro o l’RSPP.

2.5 RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

L’ RSPP è una persona designata dal Datore di Lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali necessari, per coordinare tutte le attività di prevenzione e protezione dei rischi lavorativi. Può essere supportato, in azienda, da uno o più ASPP (Addetto al servizio di prevenzione e protezione). L’RSPP attua quello che è scritto nel DVR.
In pratica ha la responsabilità di organizzare e attuare tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori: ad esempio le corrette procedure e modalità di lavoro, la scelta di macchine e attrezzature sicure, l’organizzazione degli uffici e dei reparti produttivi, la formazione e addestramento, ecc. Nelle piccole e medie aziende, il più delle volte questa figura è un consulente esterno oppure, lo stesso Datore di Lavoro. Il Datore di Lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la propria impresa solo in alcuni casi, come da normativa.
Gli obblighi dell’RSPP sono:

  • Visita e conosce i luoghi di lavoro;
  • Identifica le fonti di rischio ed effettua la valutazione dei rischi;
  • Individua le misure di sicurezza;
  • Elabora le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo della loro applicazione;
  • Elabora le procedure di sicurezza per le attività a rischio;
  • Collabora con DL, Medico Competente e RLS alla realizzazione del DVR;
  • Propone programmi di formazione ed informazione;
  • Fornisce ai lavoratori informazioni sulla sicurezza sul lavoro;
  • Partecipa ed organizza la riunione periodica annuale.

2.6 IL MEDICO COMPETENTE 

Questa figura professionale, specializzata in medicina del lavoro, medicina legale o igiene, è designata dal Datore di Lavoro e deve collaborare con l’azienda, in primo luogo con il RSPP, nelle attività di prevenzione e protezione dei rischi, eseguendo tra l’altro le periodiche visite mediche d’idoneità ai lavoratori.
Le visite mediche d’idoneità ai lavoratori devono essere effettuate entro 45 giorni dall’assunzione. Le visite mediche sono diverse per tipologia e periodicità e in base ai rischi presenti per mansione, dunque non sono standard.

Oltre all’esecuzione delle citate visite mediche, il Medico Competente, per Legge, deve svolgere altri e importanti compiti, ad esempio: 

  • eseguire sopralluoghi periodici in azienda;
  • collaborare alla corretta scelta dei cosiddetti Dispositivi di Protezione Individuale (ad esempio, le scarpe di sicurezza); 
  • contribuire a definire le migliori modalità di lavoro per evitare, ad esempio, strappi muscolari o simili; verificare la scelta delle sostanze chimiche utilizzate (ad esempio, per evitare allergie, sensibilizzazioni o effetti tossici).
  • valutare i microclimi dei reparti e degli uffici, e altro ancora. 

Il Medico Competente è l’unico a conoscenza di particolari patologie del lavoratore.

Secondo il Testo Unico non è obbligatoria la presenza del medico all’interno dell’azienda se non ci sono rischi che comportino obbligo di visita medica. Questa attività viene definita “sorveglianza sanitaria dei lavoratori”.

2.7 ADDETTI ALLE EMERGENZE (ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO)

La legge impone alle aziende di nominare e addestrare alcuni lavoratori addetti alle emergenze, questi sono suddivisi in due categorie:
Addetti al servizio antincendio e Addetti al Primo soccorso.

  • Addetti al servizio antincendio: Svolgono un importante ruolo nella prevenzione incendi, mediante il controllo periodico dei luoghi di lavoro e la segnalazione di eventuali anomalie favorevoli allo sviluppo di un incendio. Gli addetti antincendio sono addetti a tutte le emergenze che portano i lavoratori ad evacuare il luogo di lavoro, quindi anche per le emergenze che riguardano: 
  • rischio sismico, 
  • rischio idrogeologico,
  • crolli strutturali, ecc..

Durante la normale attività lavorativa, l’addetto antincendio mantiene in efficienza tutti i sistemi e le procedure di prevenzione incendi ad esempio:

  • estintori, 
  • idranti, 
  • uscite di emergenza, 
  • porte tagliafuoco, 
  • pompe, 
  • allarmi,
  • piani di emergenza e di evacuazione; 

attua tutte le misure utili a prevenire combustioni e a gestire le emergenze, per esempio:

  • controllando l’efficienza delle vie di fuga;
  • utilizzando adeguatamente gli estintori;
  • controlla gli ambienti di lavoro e le attrezzature;
  • aggiorna e mantiene efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza; 
  • verifica che le vie di fuga siano percorribili agevolmente e realizza le misure di segnalazione del rischio incendio.

Durante un’emergenza, l’addetto antincendio:

  • si reca sul posto per valutare l’entità dell’emergenza – se l’emergenza è di lieve entità, controllabile mediante l’uso di estintori, per esempio, deve adoperarsi per far rientrare la situazione; nel caso in cui egli non riesca a controllare l’evento deve dare immediatamente inizio alla procedura di evacuazione, attivando il dispositivo acustico per la segnalazione di allarme o dando istruzioni ad altri per agire in merito;
  • dà l’allarme a tutti i lavoratori e si assicura che raggiungano il punto di ritrovo; 
  • chiama i soccorsi esterni
  • agisce su valvole e interruttori per inibire il flusso di gas pericolosi e/o corrente elettrica
  • isola il luogo in cui sta avvenendo l’emergenza, assicurandosi dell’effettiva chiusura delle porte tagliafuoco; 
  • verifica l’effettivo abbandono di tutti i locali, chiudendo a chiave le porte dietro di sé; 
  • fa l’appello del personale, per accertarsi che tutti siano giunti al punto di ritrovo, in caso negativo iniziare le ricerche e informare i soccorsi esterni.
  • quando la situazione di pericolo è cessata, segnala la fine dell’emergenza.
  • Addetti al primo soccorso: Sono i lavoratori preventivamente designati a compiere un insieme di azioni ed interventi (pur non avendo una qualifica medica) che hanno il fine di preservare la vita dell’infortunato, in attesa dell’arrivo di personale più qualificato.
    Durante la normale attività lavorativa, l’addetto al primo soccorso:
  • mantiene in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso o pacchetto di medicazione); 
  • conosce i rischi specifici dell’attività svolta; dialoga con il Rappresentante dei Lavoratori tenendolo aggiornato sui rischi cui sono sottoposti i lavoratori.

Durante un’emergenza, l’addetto al primo soccorso:

  • riconosce un’emergenza sanitaria ed interviene in caso di infortunio secondo le procedure aziendali onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette;
  • attua gli interventi di Primo Soccorso (garantisce le funzioni vitali della persona infortunata, riconosce i principali sintomi ed i limiti d’intervento del primo soccorso); 
  • chiama i soccorsi.

I lavoratori nominati come addetti alle emergenze, non possono rifiutare l’incarico, se non per giustificato motivo, e devono partecipare a un corso di formazione e di addestramento in modo da acquisire un sufficiente bagaglio di conoscenze, teoriche e pratiche, per poter efficacemente intervenire in caso di emergenza. La Legge impone che il numero di addetti alle emergenze sia “adeguato” proporzionalmente al numero dei dipendenti. Il numero minimo in genere è due.
Inoltre, se entro certi limiti può essere tollerata l’assenza di un addetto antincendio (specie in realtà aziendali a rischio basso quali gli uffici), non può assolutamente invece mancare ( in un’azienda o in un ufficio o in un esercizio commerciale), almeno un addetto al primo soccorso.

3. CONCETTO DI RISCHIO 

In tutti gli ambienti di vita e, quindi, anche quelli dove svolgiamo il lavoro (ufficio, fabbrica o all’esterno) ci sono rischi che, magari inconsapevolmente, possono rappresentare una minaccia per la nostra sicurezza.

Per comprendere meglio il significato di rischio è necessario, anzitutto, sapere cos’è il “pericolo” perché il “rischio” non è altro che la concreta esposizione ad un pericolo.
Il pericolo viene definito in molti modi dalle varie istituzioni nazionali ed internazionale, esempio:  

  • causa o origine di un danno o di una perdita di potenziali (UNI 11230)  
  • potenziale sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1) 

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro ne dà questa definizione: il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

IL RISCHIO
L’entità del rischio R viene espressa come una relazione tra la probabilità P che si verifichi l’evento di danno, ed il danno D che ne potrebbe conseguire: R = D x P

Per Probabilità si intende quella che i possibili danni si concretizzino, ed è definita secondo la seguente scala di valori:

Scala della probabilità

scala probabilità

Per Danno, invece, s’intende l’effetto possibile causato dall’esposizione a fattori di rischio connessi all’attività lavorativa, ad esempio il rumore. I danni possibili per i lavoratori sono le lesioni fisiche dovute a cause violente (infortuni sul lavoro), o all’esposizione prolungata a sostanze pericolose (malattie professionali). L’entità del danno viene valutata secondo la seguente scala di valori:

Scala del danno

scala danno

Gli infortuni sul lavoro sono eventi che possono provocare la morte o l’inabilità, temporanea o permanente, parziale o totale, della capacità lavorativa. Mentre le malattie professionali, sono danni alla salute che si sviluppano nel tempo a causa dell’esposizione prolungata a sostanze nocive o pericolose e ad agenti fisici.
In funzione del rischio valutato vengono stabilite delle Misure di Prevenzione e Protezione come di seguito specificato:

Tabella determinazione del rischio  

MATRICE DEL RISCHIO

matrice rischio

AZIONI CORRETTIVE

azioni correttive

Per ridurre un rischio si attuano MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. Mentre le misure preventive sono applicate per ridurre la PROBABILITÀ dell’evento dannoso, le misure protettive agiscono per ridurre la GRAVITÀ del danno potenziale.
La PREVENZIONE, legata al concetto di Probabilità, può essere definita come “il complesso degli interventi o delle misure necessarie a evitare, o diminuire, i rischi professionali e di conseguenza a evitare o diminuire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

La PROTEZIONE, legata al concetto di Danno, è l’insieme di misure adottate in quanto necessarie a ridurre le conseguenze di un certo evento dannoso che potrebbero verificarsi nonostante le misure di prevenzione.

La protezione deve essere: prima collettiva e poi individuale (es. azienda di produzione con macchinari; microclima)

  • Collettiva: quando le misure adottate proteggono tutti i lavoratori presenti (es: interruttore differenziale, illuminazione di emergenza, aspirazione localizzata di fumi nocivi, etc.).
  • Individuale: quando le misure adottate sono per la protezione del singolo lavoratore (es: scarpe, guanti, occhiali, etc.).

4. Il DVR E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

Articolo 28 Comma 2 definisce che: La valutazione dei rischi dei lavoratori deve riguardare tutto ciò che comprende la salute e la sicurezza dei lavoratori, dalle attrezzature alle sostanze utilizzate, fino alla sistemazione adeguata dei luoghi di lavoro.

A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata. Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione: 

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  • Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  • Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.

Il DVR deve essere firmato dalle tre figure descritte precedentemente, oltre al Datore di Lavoro ed è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un lavoratore, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione. Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.

La valutazione dei rischi può essere suddivisa in diversi punti fondamentali: 

  • Individuazione e registrazione dei pericoli;
  • Valutazione dei pericoli per determinare il livello di rischio che viene suddiviso per mansioni (utile al medico competente);
  • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • Attuazione delle misure;
  • Monitoraggio e revisione;

Il documento, inoltre, deve contenere:

  • anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda;
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;
  • identificazione delle mansioni;
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc. ), stima dell’esposizione e della gravità del danno; 
  • programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
  • programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.

Il DVR va redatto:

  •  entro 90 giorni per una nuova attività 
  •  nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.

Non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere rivisto ogni volta che avvengono significative modifiche per quanto riguarda:

  • processo produttivo
  • organizzazione del lavoro (modifiche dei luoghi di lavoro o dell’organigramma delle figure della sicurezza)
  • nuovi macchinari
  • nuove mansioni
  • evoluzione della tecnica (cambiamento di misure protettive)
  • scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (chimico – rumore – da aggiornare ogni 4 anni)

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di AUSL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione. È importante ricordare che la mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro

  •  ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi; 
  •  sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP; 
  •  modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.

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