Cos’è?

Il piano di lavoro per la valutazione rischio Macchine e Attrezzature è l’insieme delle attività necessarie per supportare l’Azienda nel mettere in Sicurezze tutte le Macchine presenti nel suo parco attraverso le seguenti attività:

  • Identificazione delle Macchine non in Sicurezza
  • Individuazione dei Pericoli connessi alla Macchina
  • Individuazione e Valutazione Rischi derivanti dall’utilizzo della Macchina
    .. identificazione criteri e parametri di valutazione
    .. stima dell’entità del Danno
    .. stima della Probabilità di verifica del Pericolo
    .. calcolo del Rischio relativo al verificarsi del Danno
  • Individuazione dei Rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • Individuazione dei Rischi derivanti da interferenze con altre Macchine e/o Attrezzature
  • Attività per Riduzione del Rischio
    .. definizione delle misure di prevenzione e protezione dal Rischio da attuare
    .. definizione degli strumenti di prevenzione e protezione dal Rischio da utilizzare
  • Attività per aumento della Sicurezza Macchina
    .. identificazione interventi strutturali sulla Macchina
    .. programmazione di interventi migliorativi sull’ambiente di lavoro
  • Pianificazione piano di aggiornamento della Sicurezza Macchine

A cosa serve?

Il Piano di Lavoro Sicurezza Macchine è utile per i seguenti motivi: a ridurre infortuni sul luogo di lavoro, ridurre i costi aziendali e le interruzioni dell’attività, ottimizzare la produttività dei lavoratori, aumentare l’impegno ed il grado di affiliazione dei dipendenti nei confronti dell’Azienda, proteggere e arricchire l’immagine e il valore del marchio e a contribuire e dimostrare che l’azienda è socialmente responsabile.

Perché è necessario?

Come da norma, tutte le macchine e le attrezzature utilizzate durante l’attività lavorativa devono possedere la Marcatura CE. Nel caso di mancata marcatura. e come previsto dall’Art. 15 del D. Lgs. 197/2007, l’azienda va incontro alla seguente sanzione:

Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione e’ assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l’organo accertatore procede al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato. Decorso il termine di sessanta giorni dall’accertamento, qualora il trasgressore non abbia adempiuto all’invito e’ disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’apparecchiatura.

In caso di mancata collaborazione con le autorità di vigilanza è inoltre prevista la seguente sanzione, desunta dal D.Lgs. 206/2005, nella sua parte inerente alla sicurezza generale dei prodotti, da considerarsi integrativo in quegli aspetti non coperti dalla direttiva bassa tensione:
.. chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni è soggetto alla sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 40.000,00 (art. 112 d.lgs. 206/2005).

Vantaggi

.. continuo miglioramento della sicurezza in azienda
.. contribuisce a dimostrare che l’azienda è socialmente responsabile;
.. protegge e arricchisce l’immagine e il valore aziendale;
.. aiuta a ottimizzare la produttività dei lavoratori;
.. fa aumentare l’impegno ed il grado di affiliazione dei dipendenti nei confronti dell’azienda
.. riduce il rischio di sanzioni penali a carico dell’azienda in caso di infortuni

 

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