Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è una piattaforma digitale istituita dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, progettata per monitorare la gestione dei rifiuti in Italia. Sostituisce progressivamente i registri cartacei e i formulari di identificazione, migliorando la trasparenza e l’efficienza del processo di tracciamento dei rifiuti. Il sistema facilita la comunicazione tra aziende e autorità competenti, riducendo i rischi ambientali e promuovendo la sostenibilità grazie alla digitalizzazione e al controllo in tempo reale.
NORMATIVA RENTRI
Decreto Ministeriale 59/2023
Il Decreto Ministeriale 59/2023 adotta il regolamento relativo al sistema di tracciabilità dei rifiuti e al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), in conformità agli articoli 190 e 193 del D.lgs 152/2006. Il decreto include gli allegati che disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, nonché il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
Principali novità introdotte
Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRI): È stato creato un nuovo sistema informativo per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Ministero dell’Ambiente con il supporto dell’Albo Gestori Ambientali.
.. Nuovi Modelli di Documentazione: Sono stati introdotti nuovi modelli per il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e per il registro di carico e scarico dei rifiuti, con entrata in vigore fissata al 13 febbraio 2025. Questi modelli sostituiranno quelli precedenti.
.. Obbligo di Iscrizione al RENTRI: Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono iscriversi al RENTRI. L’obbligo di vidimazione e utilizzo dei registri parte dalla data di iscrizione.
.. Transizione al Digitale: Il passaggio al registro digitale diventa obbligatorio al momento dell’iscrizione al RENTRI. Fino a quella data, gli operatori possono continuare a utilizzare un registro cartaceo.
.. Responsabilità degli Operatori: Il decreto stabilisce le responsabilità degli operatori per le informazioni inserite nei formulari e nei registri, anche se la compilazione del FIR è affidata a terzi.
Decreto Direttoriale 21 settembre 2023
Questo decreto fornisce linee guida per semplificare il rispetto delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze pertinenti per i soggetti obbligati.
Decreto Direttoriale n.143/2023
Questo decreto specifica le modalità operative per l’implementazione del Decreto Ministeriale 59/2023, in particolare in relazione all’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g). Le modalità operative includono:
.. Trasmissione dei Dati al RENTRI: Viene disciplinata la modalità di trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento.
.. Accesso e Iscrizione al RENTRI: Sono fornite istruzioni dettagliate per l’iscrizione e l’accesso al RENTRI da parte degli operatori.
.. Requisiti Informatici: Vengono definiti i requisiti tecnici necessari per garantire l’interoperabilità tra il Registro elettronico nazionale e i sistemi informatici degli operatori.
.. Supporto agli Operatori: Sono stabilite le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione per l’assolvimento degli obblighi previsti dal decreto.
Decreto Direttoriale n.251/2023
Questo decreto definisce le modalità operative per la compilazione dei modelli di registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), in conformità agli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale 59/2023. Le istruzioni riguardano:
.. Compilazione del Registro Cronologico di Carico e Scarico: Vengono fornite linee guida precise su come compilare correttamente il registro.
.. Compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR): Vengono stabilite le istruzioni dettagliate per la corretta compilazione del formulario FIR.
SOGGETTI OBBLIGATI
Le figure che devono iscriversi al RENTRI sono:
..Enti e imprese che effettuano trattamento rifiuti, che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- Imprese, enti ed altri soggetti che producono rifiuti pericolosi.
- Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
.. Industriali
.. Artigianali
.. Derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti (raccolta,trasporto,trattamento, riciclaggio e smaltimento di materiali e sostanze ritenute non più utili), fanghi prodotti da potabilizzazione e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento fumi.
Secondo l’articolo 12 del Decreto del 4 Aprile 2023 i soggetti che sono tenuti ad iscriversi al RENTRI sono:
.. Enti e imprese che trattano i rifiuti
.. produttori di rifiuti pericolosi fatto salvo quanto previsto dal comma 3 articolo
.. enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
.. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
.. Soggetti art 189 comma 3 del 152/2006 con riferimento ai rifiuti non pericolosi ( ovvero i comuni e i consorzi e le comunità montane con rifi. ai rifiuti Non pericolosi)
Sono esonerati dall’iscrizione gli imprenditori agricoli (articolo 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi
SOGGETTI NON OBBLIGATI
Soggetti non obbligati all’iscrizione:
Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
..industriali;
..artigianali;
..derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:
- nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché’ i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- nell’ambito delle attività commerciali e di servizio;
- da attività sanitarie;
- veicoli fuori uso.
Tali soggetti hanno comunque degli obblighi:
..non devono tenere il registro carico/scarico (art. 190 del D.Lgs. 152/2006) ma emettono il FIR in formato cartaceo (ma deve essere vidimato esclusivamente tramite il RENTRI, previa registrazione)
..il trasportatore può compilare il modulo, a seguito di richiesta del produttore, che rimane comunque responsabile delle operazioni
FIGURE CHE OPERANO ALL’INTERNO DEL RENTRI
Si distinguono 3 figure:
- Operatore: soggetto iscritto al RENTRI
- Rappresentante: persona che accede al RENTRI e che detiene il titolo per rappresentare l’operatore può abilitare gli incaricati
- Incaricato: accede al RENTRI per conto del Rappresentante dell’operatore per l’iscrizione e l’utilizzo dei servizi di supporto, può essere interno o esterno all’organizzazione.
TEMPI DI ISCRIZIONE
Termini per effettuare l’iscrizione al RENTRI
Dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025
Operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti, operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti, operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti, gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.
Dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 11 e fino a 50 dipendenti compresi.
Dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.
Termini per l’iscrizione dei soggetti delegati di cui all’art. 18
I soggetti delegati di cui all’art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 .
SANZIONI
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.
Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
