L’importanza dell’adozione di un Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) per le aziende italiane

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Modello_Organizzativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa delle società per alcuni reati (c.d. reati presupposto) commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di soggetti “apicali” o “sottoposti”. Oltre alla sanzione per la persona fisica che commette il reato, la normativa prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive in capo alla società. Lo strumento che permette all’impresa di esimersi dalla responsabilità amministrativa in caso di commissione di un reato-presupposto è l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) e la nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV).

Obbligatorietà del modello 231

Il MOG è uno strumento di autoregolamentazione che consente alle aziende di dimostrare l’adozione di misure idonee ad evitare la commissione di reati da parte dei propri dipendenti o collaboratori. Sebbene non esista ancora un’obbligatorietà generale dell’adozione del MOG, la direzione verso la quale il legislatore sta procedendo negli ultimi anni è quella dell’obbligatorietà de facto del modello 231. L’adozione di un MOG adeguato ed efficiente non solo evita che la sanzione per il reato commesso da un individuo si rifletta sull’azienda, ma consente anche di partecipare a diversi bandi o contrattazioni con soggetti pubblici.
Ad esempio, in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, l’adozione del MOG è divenuta un prerequisito per ottenere l’accreditamento nei servizi formativi e per stabilire rapporti con l’ente regionale stesso. In aggiunta, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) richiede la presenza del MOG 231 come parametro di valutazione ai fini dell’assegnazione del rating di legalità. Inoltre, il Codice degli Appalti (d.lgs.n. 50/2016), all’articolo 80, considera la condanna penale per una serie di reati quasi completamente sovrapponibili a quelli elencati nel d.lgs. n. 231/2001, come motivo di esclusione da una gara d’appalto. Pertanto, un MOG adeguato ed efficiente non solo protegge l’azienda da rischi penali, ma aumenta anche la possibilità di partecipare a gare d’appalto pubbliche.

Negli ultimi tempi, inoltre, si sono verificate numerose proposte legislative che prevedono l’introduzione di un obbligo trasversale di adottare il Modello 231 basato su parametri dimensionali quali il numero di dipendenti o il fatturato. Il recente Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) si muove in questa direzione, stabilendo l’obbligo per gli imprenditori, che operano in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Sebbene l’adozione del MOG 231 non sia esplicitamente menzionata nell‘art. 2806 c.c., l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato è parallelo all’adozione di un Modello Organizzativo e di Gestione. Entrambi richiedono l’analisi del contesto aziendale, la valutazione dei rischi, l’identificazione dei soggetti apicali e preposti, nonché la definizione di procedure e di un assetto organizzativo adeguato. Pertanto, l’adozione di un Modello Organizzativo non solo protegge l’azienda da eventuali rischi legati a comportamenti illeciti, ma consente anche di rilevare e porre rimedio a situazioni di malessere dell’impresa, adempiendo all’obbligo sancito dall’art. 2806 c.c.

In conclusione, il legislatore sta progressivamente spingendo verso l’obbligatorietà de facto dell’adozione di un Modello Organizzativo e di Gestione. Tuttavia, le aziende dovrebbero vedere ciò non come un costo, ma come un’opportunità per organizzare al meglio l’impresa, prevenire i rischi legati all’attività d’impresa e determinare la possibilità di partecipare a gare d’appalto o contrattazioni con soggetti pubblici. Inoltre, è importante ricordare che la sentenza del Tribunale di Milano, sez. VIII civ., del 13 febbraio 2008, n. 1774, ha stabilito che l’omessa adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo legittima un’azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. nei confronti degli amministratori, generando un obbligo risarcitorio.