Cos’è
Pubblicato nel 2015, il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) o Regola Tecnica Orizzontale, cioè la regola tecnica applicabile genericamente a tutte le attività, prevede un approccio di tipo prestazionale alla sicurezza antincendio, cioè teso all’individuazione del livello di prestazione richiesto da una specifica opera ed alla verifica del suo raggiungimento. Si tratta quindi di una valutazione fatta ad hoc dal professionista antincendio per ogni specifico caso analizzato: in questo modo il professionista è più autonomo e la normativa risulta applicabile in modo flessibile.
L’approccio utilizzato fino ad allora, invece, era sempre e solo stato di tipo prescrittivo, cioè basato sulla mera applicazione della normativa vigente secondo i criteri di sicurezza generali, sulla base di una valutazione del rischio preimpostata dal legislatore e valida per tutti i casi di studio. Era quindi un approccio assolutamente più rigido che tutelava il professionista, in quanto si atteneva semplicemente alla normativa nelle sue valutazioni, ma gli dava anche meno autonomia.
La flessibilità dell’approccio prestazionale si può spiegare attraverso l’analogia del sarto: l’approccio prestazionale (FSE) è paragonabile ad un abito realizzato su misura, che si adatta perfettamente alla persona per cui è stato fatto; l’approccio prescrittivo al contrario è paragonabile ad un abito di taglia XXL, che pertanto può adattarsi a tutti, nonostante risulti sovradimensionato nella maggior parte dei casi.
In passato stava al professionista antincendio scegliere a quale normativa fare riferimento, ma grazie al DM 12 aprile 2019 (in vigore dal 21 ottobre 2019) è stato eliminato questo “doppio binario”.
A cosa serve
Il DM 12/04/2019 prevede che il Codice di prevenzione incendi si applichi alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (cioè tutte le attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011) e prive di una Regola Tecnica Verticale, ossia per le attività definite “soggette e non normate” (42 su 80 attività). Sono soggette all’obbligo anche alcune delle attività normate da RTV, tra cui: gli alberghi (tranne le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (tranne gli asili nido) e gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
Inoltre il Codice di prevenzione incendi diventa obbligatorio per le nuove attività e per la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti.
La metodologia di Gruppo Ingegneria Gestionale
È necessario individuare un referente aziendale che si relazioni con uno o più tecnici di Gruppo Ingegneria Gestionale. Un tecnico designato al Cliente effettuerà un primo sopralluogo direttamente dal cliente per valutare gli eventuali adempimenti da attuare.
I vantaggi
Gruppo Ingegneria Gestionale, grazie alle diverse competenze dei propri tecnici, completa tutte le professionalità richieste per la consulenza, progettazione e la realizzazione del servizio. Pertanto, Gruppo Ingegneria Gestionale offre un servizio integrato e non necessita di collaborazioni esterne.
All’interno del team, inoltre, è presente un’area Agevolazioni, che gestisce la parte di rendicontazione e amministrativa, al fine di guidare il cliente verso la migliore soluzione economica per realizzare il proprio progetto. I nostri esperti vi seguiranno nelle pratiche per accedere alle varie agevolazioni fiscali.
Emanuele Lisuzzo
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